News

Check out market updates

Rivalutazione dei Terreni

Rivalutazione dei Terreni

Rivalutazione dei Terreni

La Rivalutazione dei Terreni per l’affrancamento delle plusvalenze
relative a terreni edificabili o agricoli con la legge di bilancio 2025
è divenuta disciplina “a regime”, pertanto strutturale,
quindi entro il 30 novembre di ciascun anno i contribuenti potranno optare,
ai fini dell’applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R, 22/12/1986 n. 917 (TUIR),
per l’applicazione di un’imposta sostitutiva relativamente
ai terreni edificabili e con destinazione agricola
posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno.
A seguito dell’opzione nella determinazione delle plusvalenze è assunto quindi,
al posto del costo o valore di acquisto,
il valore del terreno al 1° gennaio dell’anno di esercizio dell’opzione,
determinato sulla base di perizia giurata di stima.
L’imposta sostitutiva può essere infine rateizzata fino al massimo di
tre rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data del 30 novembre
(sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti quindi gli interessi
nella misura del 3% annuo da versarsi contestualmente a ciascuna rata).
La redazione e il giuramento della perizia devono essere quindi effettuati
entro il termine del 30 novembre dell’anno di esercizio dell’opzione.
Il valore determinato in perizia infine non può essere incrementato degli oneri inerenti
ad eccezione della spesa sostenuta per la redazione della perizia
(Circ. Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021).

Rivalutazione dei Terreni – Soggetti beneficiari:

persone fisiche (che possiedono il terreno non in regime di impresa);
società semplici (comprese le società e associazioni ad esse fiscalmente equiparate
ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – T.U.I.R.);
enti non commerciali (con riferimento a operazioni effettuate
al di fuori delle attività commerciali eventualmente effettuate);
soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.
L’imposta sostitutiva da pagare per la rideterminazione del valore
dei terreni è stata fissata quindi per il 2025 nella misura del 18%
cresciuta quindi rispetto agli anni di imposta 2023 e 2024 dove l’aliquota era del 16%.
Pertanto, per l’anno 2025, si potranno affrancare,
fino al 30 novembre 2025
i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2025
e ciò pagando quindi un’imposta sostituiva pari al 18% del valore del terreno stesso
alla data del 1° gennaio 2025
risultante infine da apposita perizia da formalizzare entro il 30 novembre 2025.
Tratto da : FIAIP.it