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Certificazione energetica

Certificazione energetica

Certificazione energetica

La Regione Emilia-Romagna si è dotata di un sistema regionale di certificazione energetica degli edifici,

con la legge regionale n. 26 del 23.12.2004, operativa dal 1° gennaio 2009.

Tramite la legge regionale n. 7 del 27.06.2014, l’Assemblea legislativa regionale ha provveduto a modificare la legge 26/2004,

in recepimento della direttiva comunitaria 2010/31/UE.

Con la delibera 1275 del 07.09.2015, entrata in vigore il 1° ottobre 2015, la Giunta regionale ha quindi approvato le nuove:

Disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica).

Con tale delibera il sistema regionale di attestazione della prestazione energetica degli edifici

è stato completamente ridefinito in conformità alle nuove disposizioni nazionali e comunitarie.

In base a tali disposizioni, in Emilia Romagna è obbligatorio procedere alla attestazione della prestazione energetica nel caso di edifici:

– di nuova costruzione, ivi compresi tutti i casi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, o di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti;

– esistenti, nel caso di vendita, di trasferimento a titolo gratuito o di nuova locazione, ove l’edificio o l’unità immobiliare non ne sia già dotato;

– ed infine utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 mq, ove l’edificio non ne sia già dotato.

Certificazione energetica – L’Attestato di prestazione energetica (Ape)

L’Attestato di prestazione energetica (Ape) degli edifici deve essere quindi predisposto e rilasciato da un soggetto certificatore accreditato dalla Regione.

Il sistema regionale di certificazione energetica ha subito importanti modifiche, con particolare riferimento al sistema di classificazione.

Il sistema applicato fino al 30 settembre 2015, era basato su classi “fisse” di prestazione energetica:

8 classi: A+ / A / B / C / D / E / F / G

determinate sulla base di un range costante di valori dell’indice EP espresso in kWh/mq;

Tale sistema viene sostituito quindi da un nuovo sistema basato su classi “scorrevoli” :

10 classi: A4 / A3 / A2 / A1 / B / C / D / E / F / G.

DETERMINAZIONE DELLA CLASSE ENERGETICA

Le classi energetiche sono determinate in base ad un range di variazione proporzionale

del valore dell’indice EP di un edificio di riferimento “virtuale”.

Per virtuale si intende un edificio identico in termini di

  • geometria,
  • orientamento,
  • ubicazione territoriale,
  • destinazione d’uso
  • situazione al contorno
  • ed infine avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati.

In pratica, nel nuovo sistema, il valore dell’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile calcolato sull’edificio di riferimento

determina il limite tra la classe A1 e B.

Invece gli intervalli di prestazione che identificano le altre classi:

sono ricavati attraverso coefficienti moltiplicativi di riduzione/maggiorazione del valore EPgl,nr,Lst.

Prima di tutto la prestazione energetica è misurata per tutti i servizi energetici presenti:

  • climatizzazione invernale ed estiva,
  • produzione di Acqua calda sanitaria
  • e per gli edifici del settore terziario, illuminazione e trasporto.

Infine per gli immobili privi d’impianto termico, la determinazione della classe avviene simulando la presenza di un

impianto tradizionale per la climatizzazione invernale e la produzione di Acqua calda sanitaria.

Quindi le nuove disposizioni hanno previsto, a partire dal 1° gennaio 2016,

campagne annuali di verifica di conformità degli Ape condotte dall’Organismo regionale di accreditamento.

Inoltre tali controlli vengono effettuati anche ai fini della irrogazione delle sanzioni previste dalla legge,

specificando le modalità e le tipologie di controllo previste.

Tratto da: http://energia.regione.emilia-romagna.it

https://sace.regione.emilia-romagna.it